Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «prostituzione»: qualsiasi servizio sessuale, fornito da persone di entrambi i sessi, dietro pagamento di un corrispettivo;

          b) «adescamento»: la pubblica offerta di un servizio sessuale dietro il pagamento di un corrispettivo.